Il 22 ottobre 2025 si sono svolte presso la VII Commissione del Senato della Repubblica le audizioni relative all’esame dell’Atto del Governo n. 304 (Schema DPR recante modifiche al regolamento concernente la struttura ed il finanziamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR). Riportiamo la memoria del nostro intervento con cui abbiamo sottolineato le criticità del provvedimento, ribadendo in modo chiaro il nostro giudizio profondamente negativo su quanto l’Agenzia ha fatto nei suoi 15 anni di esercizio.

 

Senatrici e Senatori, Presidente, ringraziamo per l’invito a questa audizione.

Ancora una volta, come già avvenuto in due precedenti e recenti occasioni, nel corso della discussione dei provvedimenti relativi al pre-ruolo ed uno all’immissione in ruolo ed altri temi, ci preme sottolineare che siamo preoccupati per le modalità con cui, “a tasselli”, si sta costruendo una riforma profonda del sistema di istruzione superiore, il cui sviluppo “estemporaneo” ha eluso la necessità di un confronto ampio e radicato negli atenei, che sarebbe stato invece necessario.

Nel merito del provvedimento in discussione, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ci troviamo nella difficoltà di discutere la riforma di un Istituto che nei 15 anni di storia abbiamo aspramente criticato in quanto, a nostro avviso, promotore principale di un processo di radicale trasformazione peggiorativa delle accademie. L’ANVUR infatti ha contribuito negli ultimi lustri a consolidare un cambiamento paradigmatico del fine ultimo del fare ricerca, riducendolo al mero raggiungimento della produzione di un elevato numero di “prodotti della ricerca”, per lo più poco innovativi, e promuovendo inoltre una cultura della competizione tra colleghi, tra dipartimenti e tra atenei alternativa alla più proficua idea di una ricerca cooperativa. In questa radicale trasformazione del sistema universitario del Paese, l’ANVUR ha giocato un ruolo tutt’altro che “tecnico”, ma è stato strumento politico determinante. Per queste ragioni avremmo auspicato una riforma di questo Istituto che promuovesse una sua radicale trasformazione, riconducendolo al ruolo più consono alla funzione cui è deputato di strumento tecnico al servizio del Sistema universitario. A disilluderci rispetto a questa possibilità, è bastato leggere le prime righe della Relazione illustrativa, in cui, senza pudore, candidamente si legge “Da quest’analisi sono emerse le seguenti riflessioni, che hanno dato impulso alla novella in questione. Una prima generale riflessione è che, in mancanza di risorse naturali strategiche e tenuto conto di un aggravamento delle tendenze demografiche negative, vi è l’esigenza imprescindibile di dotarsi di un sistema universitario ad alta intensità scientifica e qualitativa, integrato da un sistema terziario di istruzione di massa” Questo illuminante passaggio chiarisce due cose: i) tale riforma non nasce dalla esigenza di ricondurre al ruolo di ente  terzo e tecnico l’ANVUR ma, candidamente, si ammette che l’ANVUR è riformata per assolvere un preciso compito politico; ii) velatamente ma dal nostro punto di vista abbastanza chiaramente, si chiarisce che tale compito politico è quello di ridimensionare il sistema universitario del Paese diversificando tra centri ad alta “intensità scientifica” e centri deputati alla “istruzione di massa”.

Per ottenere tale fine, ed in barba ai ripetuti richiami presenti nella Relazione illustrativa alla intenzione di “delineare più compiutamente l’indipendenza”, la Agenzia è posto sotto il ferreo controllo del Ministro o della Ministra di turno, che ne nomina tanto il Presidente (scegliendolo tra una rosa di tre candidature proposte da una commissione, anch’essa nominata dal Ministero) quanto i membri del Consiglio Direttivo. Che questa trasformazione rappresenti una passo avanti nella indipendenza di ANVUR dal potere politico lo si può certamente scrivere (ahinoi è stato fatto!), lo si può forse anche pensare come possibile, ma poi, ci duole quasi ricordarlo, bisognerà sostenerlo nei confronti della associazione delle agenzie europee di valutazione delle università (ENQA) presso cui la iscrizione dell’ANVUR è stato con fatica ottenuta il 27 marzo 2025 l’iscrizione (a 15 anni dalla sua nascita!) è che rischia di essere subito ritirata, giacché proprio la indipendenza è uno dei requisiti chiave per gli enti iscritti (https://www.enqa.eu/about-enqa/). In modo a dir poco sorprendente, proprio alla partecipazione di ANVUR a ENQA, così seriamente compromessa dal presente provvedimento, si attribuiscono, a nostro avviso, immaginifiche opportunità per ANVUR di giocare un ruolo nel mercato europeo della valutazione. A tal proposito, sottolineammo che di tali opportunità non cogliamo l’utilità, bene farebbe ANVUR a rimanere ancorata ai suoi compiti istituzionali, per i quali ottiene ingenti finanziamenti pubblici. Sempre nel merito delle opportunità che questo provvedimento aprirebbe, nutriamo perplessità sulla possibilità evocata nell’art. 12 comma 7-bis che ANVUR possa acquisire “risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei”. A che risorse si pensa? A risorse derivanti da bandi di ricerca competitiva? Ma se ANVUR iniziasse a fare ricerca, chi ne giudicherebbe l’efficienza?

Sempre dalla Relazione illustrativa, molte novità introdotte sono giustificate dalla esigenza di rendere più flessibile il lavoro dell’Agenzia, fino ad arrivare addirittura a prevedere “autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato”. Perché? Suscita peraltro rabbia e stupore constatare che il problema per il Governo sia il fardello burocratico interno all’Agenzia e non già i mille lacci e laccioli che proprio le procedure imposte dall’ANVUR negli anni a tutti gli atenei, che, quelle sì, hanno ingessato, come sa bene chiunque viva negli atenei, l’intero sistema universitario italiano.

Siamo inoltre preoccupati da quanto previsto nell’art. 3 comma 2c, che introduce la valutazione delle competenze acquisite dagli studenti e agli sbocchi occupazionali. Cosa vuol dire esattamente? Si possono valutare le competenze di studenti che provengono da più atenei solo se si uniformano i programmi dei corsi. È quello che si intende fare?

Segnaliamo infine l’art. 3, al comma 2 b in cui leggiamo che “la qualità dei prodotti della ricerca, utilizzando criteri omogenei rispetto a quelli previsti per l’ammissione ai concorsi universitari”; questo passaggio ci sembra derivi da una sostanziale difficoltà nel considerare che gli strumenti da utilizzare per valutare un singolo docenti devono essere molto diversi da quelli utilizzabili per valutare le strutture. Questa pervicace confusione dei due piani continua e si struttura in questo provvedimento, nonostante sia stato alla base di innumerevoli problemi negli ultimi esercizi di VQR in cui parametri estratti da valutazioni di strutture surrettiziamente sono state utilizzati per valutare singoli docenti o piccoli gruppi di ricerca.

 

Non aggiungiamo nulla alle tante perplessità sollevate dal Consiglio di Stato, che condividiamo, in merito alla coerenza di questo Regolamento con la Legge da cui deriva, in termini di indipendenza dell’agenzia, di procedure e compiti delle varie figure che gestiranno la agenzia e dei relativi mandati.

Insomma, questo provvedimento, a nostro avviso, è ulteriormente peggiorativo di un Istituto la cui attività tanti problemi ha già introdotto nel sistema universitario del Paese. Quello che sarebbe servito sarebbe stato invece la cancellazione dell’Agenzia così come è stata strutturata fino ad ora e la ridefinizione di un nuovo Istituto, i cui compiti e funzioni si sarebbero dovuti meglio armonizzare ad altri organismi centrali del Ministero, quali ad esempio il CUN.